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Comunicazione 3.000 euro


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"Comunicazione 3000 euro"
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aggiornato al 9 maggio 2011 aggiornato al 9 maggio 2011

In data 22 dicembre 2010 è stato pubblicato il Provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate che ha definito nel dettaglio le caratteristiche ed il contenuto della comunicazione telematica delle operazioni rilevanti ai fini IVA di importo pari o superiore a tremila euro al netto dell’imposta sul valore aggiunto, il cui obbligo è stato introdotto dall’art. 21 D.L. n. 78/2010 conv.  con modific. nella Legge 30 luglio 2010 n.122. Questo importo è elevato a tremilaseicento euro al lordo dell’imposta per le operazioni non soggette ad obbligo di fatturazione. Il Provvedimento dell’Agenzia delle Entrate ha contestualmente definito le specifiche tecniche della comunicazione telematica.

1. Chi sono i soggetti obbligati
Sono obbligati alla comunicazione tutti i soggetti passivi, ai fini dell’imposta sul valore aggiunto, i quali effettuano operazioni rilevanti ai fini IVA.

2. Qual è l’oggetto della comunicazione
La comunicazione deve contenere tutte le operazioni riguardanti cessioni di beni e prestazioni di servizi rese e ricevute dai soggetti passivi che siano di importo pari o superiore a euro tremila al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Per le operazioni rilevanti ai fini IVA, per le quali non ricorre l’obbligo di emissione della fattura (es.: scontrino o ricevuta fiscale), il predetto limite è elevato a euro tremilaseicento al lordo dell’imposta sul valore aggiunto applicata. Queste operazioni sono escluse dall’obbligo di comunicazione fino al 30/04/2011.

3. Casi di inclusione
In caso di più contratti collegati tra di loro, la comunicazione delle operazioni è obbligatoria qualora l'ammontare complessivo dei corrispettivi previsti per tutti i contratti sia pari o superiore a tremila euro. Per i contratti di appalto, fornitura, somministrazione o altri da cui derivano corrispettivi periodici, l'operazione è da comunicare qualora l'ammontare annuo dei corrispettivi dovuti sia complessivamente pari o maggiore a tremila euro.

4. Casi di esclusione
Operazioni escluse dall’obbligo di comunicazione:
- importazioni, esportazioni;
- operazioni  “black list”;
- operazioni che hanno costituito oggetto di comunicazione all'Anagrafe tributaria, ai sensi dell’art. 7 del DPR 29/09/1973, n. 605.

5. Qual è il termine per l’invio della comunicazione
La scadenza per l’invio telematico della comunicazione è il 30 aprile dell’anno successivo a quello di riferimento.
Per le operazioni registrate od effettuate nell’anno 2011, la scadenza è il 30/04/2012.

6. Qual è la modalità di trasmissione dei dati
La trasmissione della comunicazione avviene telematicamente mediante Entratel.

7. Semplificazione anno 2010
Per il periodo d’imposta 2010 l’importo limite, per l’inclusione delle operazioni nella comunicazione, è elevato ad euro venticinquemila, per le sole operazioni soggette ad obbligo di fatturazione.

Il termine per l’invio telematico è il 31 ottobre 2011


 
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