NIS2: guida operativa per le aziende italiane

La direttiva NIS2 (UE 2022/2555) è recepita in Italia dal decreto legislativo 4 settembre 2024, n. 138 (“decreto NIS”), in vigore dal 16 ottobre 2024. L’Autorità nazionale competente è l’Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale (ACN), che riceve le notifiche di incidente tramite lo CSIRT Italia e definisce le regole operative — termini, moduli, procedure — attraverso determinazioni del Direttore Generale, periodicamente aggiornate. .

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    Chi è soggetto alla NIS2 in Italia

    Sono soggetti alla NIS2 in Italia le organizzazioni pubbliche e private che operano nei settori ad alta criticità (11 settori: energia, trasporti, bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, gestione servizi ICT, pubblica amministrazione, spazio) o negli altri settori critici (7 settori: postale e corriere, rifiuti, chimico, alimentare, manifatturiero, servizi digitali, ricerca), come definito dagli Allegati I e II al decreto legislativo 138/2024. All’interno di questi settori, il decreto distingue tra soggetti essenziali e soggetti importanti, con obblighi analoghi ma sanzioni differenziate. La qualifica non è automatica: va verificata tramite registrazione e autodichiarazione sul portale dell’ACN.

    • Settori ad alta criticità (Allegato I): energia, trasporti, bancario, infrastrutture dei mercati finanziari, sanità, acqua potabile, acque reflue, infrastrutture digitali, gestione servizi ICT, pubblica amministrazione, spazio.
    • Altri settori critici (Allegato II): postale e di corriere, gestione dei rifiuti, chimico, alimentare, manifatturiero (dispositivi medici, elettronica, elettrico, macchinari, automotive), servizi digitali, ricerca.

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    Quali sono gli obblighi principali della NIS2

    Il decreto legislativo 138/2024 impone ai soggetti essenziali e importanti sei obblighi principali: registrazione (art. 7, comma 1), trasmissione e aggiornamento delle informazioni (art. 7, commi 4-5), responsabilità degli organi di amministrazione (art. 23), misure di gestione del rischio per la sicurezza informatica (art. 24), notifica degli incidenti (art. 25) ed elencazione e categorizzazione di attività e servizi (art. 30). Le modalità operative di ciascun obbligo — termini, moduli, servizi digitali da usare — sono definite da determinazioni del Direttore Generale dell’ACN, non dal testo del decreto.

    Obblighi NIS2 e determinazione ACN che li disciplina
    Riferimento decretoObbligoDeterminazione ACN in vigore
    Art. 7, c. 1Registrazione e aggiornamento della registrazioneDet. ACN n. 127437/2026 del 13 aprile 2026
    Art. 7, c. 4-5Trasmissione e aggiornamento delle informazioni (incl. fornitori rilevanti)Det. ACN n. 127437/2026 del 13 aprile 2026, artt. 16 e 18
    Art. 23Obblighi per gli organi di amministrazione e direttiviNessuna determinazione attuativa dedicata
    Art. 24Misure di gestione del rischio (specifiche di base)Det. ACN n. 379907/2025, applicabile dal 15 gennaio 2026
    Art. 25Notifica di incidenteDet. ACN n. 379907/2025, applicabile dal 15 gennaio 2026
    Art. 30Elencazione e categorizzazione di attività e serviziDet. ACN n. 155238/2026 del 20 aprile 2026

    L’art. 23 pone la responsabilità direttamente in capo agli organi di amministrazione: devono approvare le misure di gestione del rischio, vigilare sulla loro attuazione e formarsi in materia, e rispondono personalmente delle violazioni ai sensi dell’art. 39 del decreto.

    Quando scadono gli adempimenti NIS2 nel 2026

    Nel 2026 i soggetti NIS devono rispettare tre finestre annuali ricorrenti, fissate dalla Determinazione ACN n. 127437/2026 del 13 aprile 2026 (registrazione e aggiornamento informazioni) e dalla Determinazione ACN n. 155238/2026 del 20 aprile 2026 (categorizzazione): registrazione dal 1° gennaio al 28 febbraio, aggiornamento delle informazioni dal 15 aprile al 31 maggio, categorizzazione di attività e servizi dal 1° maggio al 30 giugno. I soggetti inseriti nell’elenco NIS per la prima volta nel 2026 devono inoltre notificare gli incidenti significativi di base dal 1° gennaio 2027 e adottare le misure di sicurezza di base entro il 31 luglio 2027, come stabilito dalla Determinazione ACN n. 127434/2026 del 13 aprile 2026.

    Calendario NIS2 2026
    AdempimentoFinestra / termineDeterminazione ACN
    Registrazione o aggiornamento registrazione1 gennaio – 28 febbraio, ogni anno. Esito comunicato entro il 14 aprileDet. ACN n. 127437/2026 del 13 aprile 2026
    Trasmissione o aggiornamento informazioni (incl. fornitori rilevanti)15 aprile – 31 maggio, ogni anno. Modifiche sopravvenute: entro 14 giorniDet. ACN n. 127437/2026 del 13 aprile 2026
    Elencazione e categorizzazione attività/servizi1 maggio – 30 giugno, ogni annoDet. ACN n. 155238/2026 del 20 aprile 2026
    Adozione misure di sicurezza di baseInseriti 2025: entro ottobre 2026. Inseriti 2026: entro 31 luglio 2027Det. ACN n. 379907/2025 (dal 15/1/2026); termini 2026 fissati da Det. ACN n. 127434/2026 del 13 aprile 2026
    Notifica incidenti significativi di baseInseriti 2025: da gennaio 2026. Inseriti 2026: da gennaio 2027Det. ACN n. 379907/2025 (dal 15/1/2026); termini 2026 fissati da Det. ACN n. 127434/2026 del 13 aprile 2026
    Designazione referente CSIRT e sostitutiEntro il 31 dicembre dell’anno di inserimento (facoltà di rinvio)Det. ACN n. 127437/2026 del 13 aprile 2026

    Quali determinazioni ACN sono attualmente in vigore per la NIS2

    Le regole operative della NIS2 in Italia sono fissate da determinazioni del Direttore Generale dell’ACN, che vengono sostituite periodicamente man mano che l’attuazione della normativa procede. Al 14 settembre 2026 sono in vigore quattro determinazioni: la Det. ACN n. 379907/2025 (specifiche di base su misure di sicurezza e notifica incidenti, applicabile dal 15 gennaio 2026), la Det. ACN n. 127437/2026 del 13 aprile 2026 (Portale ACN, registrazione, fornitori rilevanti), la Det. ACN n. 127434/2026 del 13 aprile 2026 (termini per i soggetti inseriti nel 2026) e la Det. ACN n. 155238/2026 del 20 aprile 2026 (categorizzazione di attività e servizi). Tre determinazioni precedenti — n. 38565/2024, n. 164179/2025 e n. 333017/2025 — sono state sostituite e non sono più applicabili.

    Cronologia delle determinazioni ACN sulla NIS2
    DeterminazioneData / decorrenzaOggettoStato al 14/9/2026
    n. 38565/202426 novembre 2024Prima disciplina di registrazione sulla piattaforma NISSuperata
    n. 164179/202514 aprile 2025Prime specifiche di base — misure di sicurezza e notifica incidentiSuperata (sostituita da n. 379907/2025)
    n. 333017/202522 settembre 2025Portale ACN e Servizi NISSuperata (sostituita da n. 379887/2025)
    n. 379887/2025dicembre 2025, applicabile dal 31 dicembre 2025Portale ACN e Servizi NIS — registrazione, aggiornamento, designazioniSuperata (sostituita da n. 127437/2026)
    n. 379907/2025applicabile dal 15 gennaio 2026Specifiche di base — misure di sicurezza e notifica incidenti (Allegati 1-4)Vigente
    n. 127434/202613 aprile 2026, applicabile dal 30 aprile 2026Termini per i soggetti inseriti nell’elenco NIS nel 2026Vigente
    n. 127437/202613 aprile 2026, valida dal 15 aprile 2026 (Capo V dal 1° maggio 2026)Portale ACN, aggiornamento annuale, fornitori rilevanti NISVigente
    n. 155238/202620 aprile 2026Categorizzazione di attività e serviziVigente

    Le date sono state verificate incrociando le comunicazioni ufficiali sul sito acn.gov.it con fonti giuridiche secondarie concordanti. Verificare sempre l’elenco aggiornato su acn.gov.it/portale/nis/la-normativa prima di prendere decisioni operative.

    Quali sono le sanzioni NIS2 per le aziende italiane

    Il decreto legislativo 138/2024 prevede sanzioni amministrative pecuniarie fino a 10 milioni di euro o il 2% del fatturato mondiale annuo dell’esercizio precedente per i soggetti essenziali (escluse le pubbliche amministrazioni), e fino a 7 milioni di euro o l’1,4% del fatturato mondiale annuo per i soggetti importanti. L’entità della sanzione è calibrata su gravità, durata e recidiva della violazione. L’art. 39 del decreto prevede inoltre sanzioni accessorie, fino all’incapacità temporanea di ricoprire funzioni dirigenziali per i responsabili degli organi di amministrazione in caso di violazioni gravi.

    Come WP Format supporta le aziende nella compliance NIS2

    WP Format è un’azienda di cybersecurity con sede a Torino, certificata ISO 27001, che supporta le organizzazioni soggette alla NIS2 nella registrazione sul portale ACN, nella GAP analisi di conformità, nell’implementazione delle misure di sicurezza richieste e nella formazione del personale. Il servizio copre l’intero ciclo degli adempimenti annuali previsti dalle determinazioni ACN in vigore, dalla registrazione alla categorizzazione di attività e servizi.

    • Registrazione e adempimenti ACN: gestione di registrazione, aggiornamento informazioni, fornitori rilevanti, categorizzazione.
    • GAP Analisi personalizzata: verifica se e come l’organizzazione rientra nel perimetro NIS2.
    • Piano di sicurezza e misure tecniche: gestione del rischio, business continuity, gestione incidenti, controllo accessi, crittografia.
    • Formazione: percorsi di security awareness per tutta l’organizzazione.

    Non esitate a contattarci per ricevere ulteriori informazioni sui nostri servizi e per prenotare una consulenza gratuita con i nostri esperti